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È obbligatorio aprire un conto corrente

La Stampa - TuttoSoldi

Dopo la riforma del condominio, l’art. 1129 del cod. civ. prevede l’obbligo dell’amministratore di far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condòmini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio; ciascun condòmino, tramite l’amministratore, può chiedere di prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della rendicontazione periodica. Lo scopo della norma è evitare confusione dei versamenti effettuati dai condòmini con il patrimonio personale dell’amministratore o con altri condominii da lui amministrati, con la conseguente impossibilità (o difficoltà) di controllo sulla gestione condominiale da parte dei condòmini e la conseguente facilità (per l’eventuale amministratore disonesto) di sottrarre denaro o complicare i controlli dei condòmini. L’obbligo di aprire il conto corrente intestato al singolo condominio è imperativo ed inderogabile ed incombe sulla persona dell’amministratore (e non sui condòmini) e dunque scatta automaticamente quando viene nominato l’amministratore, senza che serva un’autorizzazione dell’assemblea. Anzi, è da ritenersi nulla l’eventuale delibera che autorizza la non apertura del conto corrente condominiale da parte dell’amministratore. Delibera impugnabile da parte di chiunque ne abbia interesse (compresi i terzi o i condòmini che abbiano votato a favore), in ogni tempo, ed anche oltre il termine di 30 giorni previsto dall’art. 1137 cod. civ. per impugnare le delibere.
L’obbligo in esame sussiste indipendentemente dal numero dei condòmini, ogni volta che vi sia stata la nomina di un amministratore, anche se i condòmini non siano più di otto e, quindi, non abbiano obbligo di avere un amministratore. Paradossalmente, se non son più di otto, e non nominano l’amministratore, non hanno obbligo di avere un conto intestato, anche se sembra difficile gestire un condominio senza un conto di appoggio.
La mancata apertura del conto corrente condominiale costituisce un’ipotesi di grave irregolarità tale che comporta la revoca del mandato dell’amministratore ai sensi dell’art. 1129 cod. civ. Si discute invece sull’ammissibilità dell’apertura di un conto ulteriore ed autonomo (rispetto a quello della gestione ordinaria), su cui versare le somme del fondo speciale per i lavori straordinari del condominio, anche sembra comodo per tenere una contabilità separata per i lavori straordinari.