La Stampa - TuttoSoldi
Dopo la riforma del condominio, l’art. 1129 del cod. civ. prevede l’obbligo dell’amministratore di far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condòmini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio; ciascun condòmino, tramite l’amministratore, può chiedere di prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della rendicontazione periodica. Lo scopo della norma è evitare confusione dei versamenti effettuati dai condòmini con il patrimonio personale dell’amministratore o con altri condominii da lui amministrati, con la conseguente impossibilità (o difficoltà) di controllo sulla gestione condominiale da parte dei condòmini e la conseguente facilità (per l’eventuale amministratore disonesto) di sottrarre denaro o complicare i controlli dei condòmini. L’obbligo di aprire il conto corrente intestato al singolo condominio è imperativo ed inderogabile ed incombe sulla persona dell’amministratore (e non sui condòmini) e dunque scatta automaticamente quando viene nominato l’amministratore, senza che serva un’autorizzazione dell’assemblea. Anzi, è da ritenersi nulla l’eventuale delibera che autorizza la non apertura del conto corrente condominiale da parte dell’amministratore. Delibera impugnabile da parte di chiunque ne abbia interesse (compresi i terzi o i condòmini che abbiano votato a favore), in ogni tempo, ed anche oltre il termine di 30 giorni previsto dall’art. 1137 cod. civ. per impugnare le delibere.